Intervenire per un adeguamento scala a gabbia, in una fabbrica in attività da oltre 40 anni, riserva spesso delle sorprese alle quali non è sempre semplice rispondere.
Se parlo di adeguamento scala a gabbia, la situazione che più spesso ci troviamo a dover districare è il dimensionamento di suddetta scala in base a quando dice il D.Lgs 81/2008.
Oppure in base alla UNI EN ISO 14122-4:2016 se scale di servizio a macchine, silos e parti di impianto definite come macchinari. E per tutti quegli elemento della scala non dimensionati dalla 81/2008 ma che ritengo dover adottare.
Quindi, per poter adeguare una vecchia scala a gabbia, è necessario partire dalla normativa scale fisse indicazioni delle varie normative.
In questo articolo analizzeremo:
- la normativa scale fisse: le indicazioni della 81/2008 in merito alle scale alla marinara e le scale a pioli
- quello che dice la UNI EN ISO 14122-4 sul dimensionamento della scale alla marinare e i suoi componenti accessori
- le restrizioni imposte a livello regionale sull’utilizzo di scale con gabbia verticali
- alcune soluzioni relative alla messa a norma delle scale.
Con ampi spazi per l’approfondimento.
Normative da seguire per un adeguamento scala a gabbia: le basi e la valutazione dei rischi.
Prima di addentrarmi sul piano tecnico pratico, vorrei analizzare la situazione da un punto di vista normativo.
Primo tra tutti il D. Lgs 81/2008, art. 113, che sulle scale alla marinara ci da alcune indicazioni dimensionali:
- sono alla marinara le scala a pioli con inclinazione superiore ai 75°… cioè quelle scale su cui, quando lascio le mani, inizio a cadere all’indietro;
- con sbarco superiore ai 5 mt, devono essere dotate di una robusta gabbia di protezione contro le cadute dell’operatore che parta da almeno 2,5 mt di altezza rispetto al piano di partenza (non sono a norma se parte da 2,51 in su);
- la gabbia non deve distare più di 60 cm dai pioli o potrebbe non intervenire in caso di caduta;
- attraverso la gabbia non deve poter passare il corpo di una persona o tanto vale nn averla;
- i pioli devono essere distanti dalla parete o struttura di appoggio di almeno 15 cm… o sul piolo non ci sta il piede.
Posso quindi iniziare a considerare da adeguare tutte quelle scala alla marinara che non rispettano le misure date qua sopra.
Restrizioni delle normative regionali.
Sulle scale di accesso agli edifici, la Regione Toscana, sul Regolamento del 18 dicembre 2013, n. 75/R. non ha specificato niente di particolare.
Salvo poi creare un portale in collaborazione con i tecnici ASL, per rispondere a domande più specifiche relative alle conformazioni delle scale.
E quello che riportano è quanto dice sia l’art 113 del D.lgs 81/2008 sai la UNI EN 14122-1-2-3-4, citando la EN 353-1-2 per l’anticaduta.
Quindi, non è legge ma sono consigli: qui il portale Copertura Sicura, alla voce “scale fisse con inclinazione maggiore di 75°”
Come adeguare una scala alla marinara in base alle indicazioni della Regione Veneto
La Regione Veneto, in materia di scale ha legiferato con l’allegato B alla DGR n° 97 del 31 gennaio 2012.
L’allegato, al capitolo 1.2, lettera C, va molto nello specifico dando precise indicazioni sul dimensionamento delle rampe e di molti altri dettagli costruttivi.
Ma la cosa più importante è che, contrariamente al D.lgs 81/2008, mette prioritari i dispositivi anticaduta a cavo o rotaia e solo dopo la gabbia di protezione.
Quindi l’adeguamento scala, in Veneto, è un po’ più complessa.
Cito testualmente:
“Se a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi (funi o rotaie di guida) per l’aggancio di idonei D.P.I. anticaduta.
In alternativa devono avere:
- solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
- parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
- piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l’appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;
- sbarramenti che ne impediscano l’uso alle persone non autorizzate.
Fornisce dettagli anche sulla forma e dimensione dei pioli.
Adeguamento scala a gabbia accesso macchinari secondo UNI EN 14122-4.
Se parliamo di accesso macchinari, è necessario seguire quanto indicato dalla normativa tecnica UNI EN 14122-4 versione 2016.
In materia di progettazione delle scale fisse di accesso alle macchine, la nuova EN ISO 14122-4:2016 cambia notevolmente le cose, rispetto alla vecchia revisione della norma (EN ISO 14122-4:2010).
La versione 2016 si basa su un approccio diverso al problema, in quanto fornisce una linea guida per il dimensionamento e la scelta delle caratteristiche che la scala dovrà avere, mentre nella vecchia norma si specificavano immediatamente le dimensioni da rispettare.
Inoltre suggerisce di dimensionare la scala in riferimento agli spazi disponibili e di applicare i dispositivi di protezione in base agli esiti di una valutazione dei rischi con riferimento alla EN ISO 12100.
Tra le novità più importanti introdotte nella versione 2016, si evidenzia che non sono più ammesse scale con pioli di forma circolare (consiglia forme romboidali o con spigoli (vedi schema sotto): quindi vanno fuor norma tutte le scale con pili fatti in tondini lisci.
Inoltre non ammette la compresenza di gabbie di protezione e dispositivi ad arresto caduta di tipo guidato.
E questo ci dice che non possiamo limitarci ad installare una linea vita verticale dentro un gabbia senza demolirla (la gabbia).
La UNI 14122-4 ci aiuta a capire quali devono essere le dimensioni di riferimento dei vari elementi costituenti le scale.
Riporto alcuni esempi.

Esempio 1: I pioli devono essere posizionati in modo che la loro superficie di appoggio del piede sia perpendicolare all’asse del montante. I pioli circolari non possono essere usati, la superficie calpestabile deve essere ≥ 20 mm. Esempio 2: Dimensioni gabbia previste dalla 14122, meno restrittive del D.lgs 81/2008


Conclusioni su un adeguamento scala alla marinara.
Se mi trovo in presenza di scale o camminamenti esistenti, ho alcune opzioni:
- Se rientro in quanto prescritto dal D. lgs. 81/2008 (fatta eccezione per le condizioni più restrittive nella Regione Veneto), e non ritengo di dover migliorare la sicurezza, posso lasciare tutto com’è.
- Pur rientrando nel D. Lgs 81/2008, ritengo alcuni aspetti non troppo sicuri e pertanto posso migliorare quegli aspetti come per esempio:
- applicando profili antiscivolo ai gradini/pioli, adatti anche a trasformare il piolo da tondo a squadrato;
- migliorando la segnalazione visiva (strisce adesive/catarifrangenti) dei pioli o delle gabbie
- aggiungendo botole all’ingresso;
- aggiungendo cancelletti di sicurezza allo sbarco
- infittendo la “maglia” della gabbia
- prevedendo una procedura e salvataggio e di evacuazione che tenga conto della presenza della gabbia.
- Bypasso tutte le caratteristiche di sicurezza fuori norma della scala a gabbia esistente dotandola di un dispositivo anticaduta guidato verticale o retrattile con obbligo di uso di imbracatura di sicurezza e dpi di III^ categoria togliendo le gabbie non dimensionate secondo norma (previa verifica strutturale sulle sollecitazioni di un sistema anticaduta)
- Sostituisco scale e parapetti esistenti con nuove scale e nuovi dispositivi a norma.