Intervenire per un adeguamento scala, in una fabbrica in attività da oltre 40 anni, riserva spesso delle sorprese alle quali non è sempre semplice rispondere...
Se parlo di adeguamento scala, la situazione che più spesso mi trovo a dover districare è il dimensionamento della suddetta scala in base alle nuove norme di sicurezza, in special modo quando queste scale sono di servizio a macchine, silos o quant’altro non riguardi il tetto.
La questione scale di accesso è un argomento che ho affrontato più volte ma quasi sempre partendo dalla situazione di “scala o parapetto inesistente”.
Per arrivare a trovare la giusta soluzione da installare.
E’ il momento di parlare su come intervenire, tecnicamente, laddove la scala esiste ma necessita di un adeguamento scala.
Prima di addentrarmi sul piano tecnico pratico, vorrei analizzare la situazione da un punto di vista normativo.
Normative da seguire per un adeguamento scala: le basi.
Per farlo, ho attinto da svariate fonti tra cui il D. Lgs 81/2008, la nuova normativa macchine UNI EN ISO 14122-1-2-3-4 oltre che ad un’articolo di PuntoSicuro.it, il quale parla però più genericamente di adeguamento macchinari.
Anche per l’adeguamento scala, partiamo da un concetto base in qualche modo stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Chi valuta i rischi è, per definizione, il datore di lavoro.
Il datore di lavoro affida il compito di valutare tutti i rischi ad un tecnico.
Valutare significa:
- identificare (riconoscere)
- stimare (quantificare)
- valutare (ricondurre a fasce predefinite)
Chi definisce le misure idonee a eliminare, mitigare o contenere i rischi di una scala è quindi il tecnico progettista incaricato che:
- deve scegliere un’idea di soluzione adatta a risolvere il problema (eliminare, ridurre o mitigare un rischio sino ad un livello almeno accettabile)
- progettarla concretamente in modo che rispetti lo stato dell’arte in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- collaudarla per verificare che sia stata correttamente realizzata
- validarla dopo un certo tempo di presenza della soluzione medesima, per verificare che non provochi problemi aggiuntivi non previsti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma anche per la produttività, la facilità di utilizzo ecc.”
Parlando quindi di progettazione, si applica l’articolo 22 del D.Lgs. 81/2008 che riporto integralmente:
“Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
- I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.”
Fra i “principi generali di prevenzione” rientra il rispetto dello stato dell’arte in materia di sicurezza e salute.”
Pertanto, in qualità di tecnico incaricato dal datore di lavoro, se rilevo un rischio devo intervenire nel migliore dei modi, indipendentemente da eventuali certificazioni o rispetto di normative preesistenti.
Vediamo a quali condizioni normative preesistenti potrei trovarmi di fronte:
Normative specifiche per un adeguamento scala.
D.P.R. 547/55
Art. 26 PARAPETTI – In questo caso si parla di “parapetti normali e parapetti normali con arresto al piede da realizzare a disegno, modulari ed estraibili da collocare ad una distanza di almeno 1000 mm da punti pericolosi” ecc ecc
Ecco cosa prescriveva:
“Il sistema di fissaggio sarà del tipo a bussola con piastra di base annegata a filo pavimento.
E’ considerato parapetto “normale” un parapetto che soddisfi i seguenti requisiti:
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- abbia un’altezza utile di almeno 1 m;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato,
tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito dal comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm.”
Art. 17
“Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da 2,50 m dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.”
Per nostra fortuna, i precedenti articoli sono stati ripresi nella loro interezza da testo unico D.LGS 81/2008
Ad esempio: Articolo 113 – Scale
“1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. “
“2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro”
Pertanto, se le scale all’interno della fabbrica rispondono ai requisiti sopra citati, potrei essere già a norma ed essere a posto.
Va da se che, da bravo tecnico, alcune criticità le posso comunque riscontrare, lo stesso e pertanto è mio dovere provvedere ad adeguare tali situazioni.
- Potrei reputare la gabbia troppo ampia e “diradata”
- potrei trovare i pioli troppo scivolosi
- una gabbia troppo bassa allo sbarco o senza protezioni
- nessun cancelletto all’ingresso
Qui mi viene in aiuto la Norma Tecnica UNI EN ISO 14122-1-2-3-4, che norma i costruttori in materia di scale, passerelle e parapetti e che mi può dare dei riferimenti dimensionali da rispettare in fase di adeguamento
Normativa tecnica costruttori, utile per un adeguamento scala.
UNI EN 14122-4 versione aggiornata 2016
In materia di progettazione delle scale fisse di accesso alle macchine, la nuova EN ISO 14122-4:2016 cambia notevolmente le cose, rispetto alla vecchia revisione della norma (EN ISO 14122-4:2010).
La versione 2016, contiene un diverso approccio al problema, in quanto fornisce una linea guida per il dimensionamento e la scelta delle caratteristiche che la scala dovrà avere, mentre nella vecchia norma si specificavano immediatamente le dimensioni da rispettare.
La nuova norma suggerisce di progettare la scala in riferimento agli spazi disponibili e di applicare i dispositivi di protezione in base agli esiti della valutazione dei rischi (con riferimento alla EN ISO 12100).
Tra le novità più importanti introdotte, si evidenziano le seguenti:
- non sono più ammesse scale con pioli di forma circolare; la superficie di appoggio del piede, dovrà misurare almeno 20 mm di profondità, salvo casi eccezionali (da notare che praticamente tutte le scale a pioli preesistenti hanno pioli di forma circolare …!)
- le botole di accesso devono essere tali da non consentire la salita a personale non autorizzato, privo di formazione o non dotato di imbracatura;
- è possibile sfruttare come gabbia di sicurezza le strutture adiacenti la macchina (come muri o parti di macchina);
- viene inserito l’obbligo di presenza di recinzioni o protezioni anticaduta, anche se per l’esercizio della scala è previsto l’uso dell’imbracatura anticaduta.
In ogni caso, la UNI 14122-4 ci aiuta a capire quali devono essere le dimensioni di riferimento dei vari elementi costituenti le scale.
Riporto alcuni esempi.

Esempio 1:
I pioli devono essere posizionati in modo che la loro superficie di appoggio del piede sia perpendicolare all’asse del montante. I pioli circolari non possono essere usati, la superficie calpestabile deve essere ≥ 20 mm.
GUARDA L’ARTICOLO SUGLI INSERTI ANTISCIVOLO SAFEGUARD >>>
Esempio 2: Botola di uscita

Legenda: 1. Botola; 2. Meccanismo di rilascio; 3. Presa
Esempio 3: Dimensioni gabbia di sicurezza

La parte più bassa della gabbia di sicurezza, ad esempio il cerchio più basso, deve essere ad un’altezza compresa tra 2200 e 3000 mm.
Legenda: 1. Corrimano della zona di arrivo; 2. Ostacolo; 3. Spazio aperto; 4. Altezza della scala totale H, o della rampa
Esempio 4: Spazi interni gabbia
Esempio 5
Conclusioni su un adeguamento scala.
Se mi trovo in presenza di scale o camminamenti esistenti, ho davanti a me alcune opzioni:
- Se rientro in quanto prescritto dal D. lgs. 81/2008, e non ritengo di dover migliorare la sicurezza, posso lasciare tutto com’è.
- Pur rientrando nel D. Lgs 81/2008, ritengo alcuni aspetti non troppo sicuri e pertanto posso adeguare, in quegli aspetti, la scala esistente, come per esempio:
- applicando profili antiscivolo ai gradini/pioli
- migliorando la segnalazione visiva (strisce adesive/catarifrangenti) dei pioli o delle gabbie
- aggiungendo botole all’ingresso
- aggiungendo cancelletti di sicurezza allo sbarco
- infittendo la “maglia” della gabbia
in questo caso però mi ritrovo poi con una situazione di “fritto misto” normativo.
- Bypasso tutte le caratteristiche di sicurezza inadeguate della scala esistente dotandola di un dispositivo anticaduta guidato verticale o retrattile con obbligo di uso di imbracatura di sicurezza e dpi di III^ categoria.
- Sostituisco scale e parapetti esistenti con nuovi dispositivi a norma
Tendenzialmente, consiglio quasi sempre l’opzione 4, considerati anche i prezzi a cui sono arrivate le scale prefabbricate o i parapetti a norma UNI 14122-3-4
Relativamente al “QUANDO” adeguare le scale e i parapetti esistenti, penso di aver dato sufficienti spunti di approfondimento.