Quando la formazione spazi confinati precedente all’ASR può essere ancora riconosciuta valida?
Sul tema dell’aggiornamento spazi confinati c’è una domanda che, dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza, molti committenti, CSE, RSPP e HSE Manager stanno iniziando a porsi con una certa urgenza.
Un’impresa deve svolgere lavori in un ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Presenta una dichiarazione nella quale afferma di essere in regola con la formazione spazi confinati, ma non ha ancora svolto il percorso secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni oppure non ha ancora eseguito l’eventuale aggiornamento quinquennale secondo il nuovo schema formativo.
La domanda, quindi, è semplice solo in apparenza: quella formazione precedente può essere considerata ancora valida?
La risposta corretta è questa: la sola dichiarazione dell’impresa non basta.
La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se l’impresa è in grado di dimostrare, con documenti oggettivi, che il corso già svolto aveva contenuti conformi a quelli oggi previsti dal nuovo Accordo per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. E, anche quando la formazione pregressa è riconoscibile, resta un secondo controllo decisivo: l’aggiornamento quinquennale è ancora nei termini oppure è già stato svolto?
Il punto, quindi, non è sapere se “prima avevano già fatto un corso”. Il punto è capire che cosa avevano fatto davvero, con quali contenuti, con quale verifica finale e con quale scadenza di aggiornamento.
Ed è proprio qui che la verifica documentale diventa decisiva.
Il periodo transitorio è scaduto: cosa cambia davvero
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il testo prevede che, in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potessero essere avviati corsi secondo gli Accordi Stato-Regioni abrogati e secondo il vecchio Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
Seguendo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il termine operativo dei dodici mesi è il 24 maggio 2026. Le FAQ del Ministero del Lavoro indicano invece come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025, cioè la pubblicazione sul sito ministeriale. Per prudenza tecnica, possiamo quindi dire che il periodo transitorio si è concluso tra il 19 e il 24 maggio 2026, a seconda della fonte considerata.
Al di là di questa differenza di pochi giorni, il punto sostanziale non cambia: oggi il periodo transitorio è terminato.
Questo significa che non siamo più nella fase in cui era possibile avviare nuovi corsi secondo i vecchi Accordi Stato-Regioni. I nuovi percorsi formativi devono essere progettati ed erogati secondo il nuovo Accordo.
Attenzione però a non cadere nell’errore opposto: la fine del periodo transitorio non cancella automaticamente tutta la formazione svolta prima dell’Accordo. Non significa che ogni attestato precedente perda valore da un giorno all’altro. Significa invece che la formazione pregressa può essere riconosciuta solo nei casi e alle condizioni previste dal nuovo Accordo.
Per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la condizione è chiara: i corsi già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti se i contenuti sono conformi al nuovo percorso previsto.
Dopo la scadenza del periodo transitorio, quindi, la domanda non è più: “L’impresa aveva già fatto un corso?”. La domanda diventa: “Quel corso precedente è davvero riconoscibile secondo il nuovo Accordo? I contenuti erano conformi? L’aggiornamento quinquennale è ancora valido? La documentazione riguarda i lavoratori che entreranno davvero nello spazio confinato?”.
Questo è il vero nodo operativo.

Entry Rescue duramte un corso di formazione e aggiornamento spazi confinati grazie ad il simulatore all’interno della Smart Vita Academy
Perché l’aggiornamento spazi confinati non è una formalità
Gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, spesso chiamati più semplicemente “spazi confinati”, sono luoghi nei quali possono essere presenti atmosfere pericolose, carenza di ossigeno, gas tossici, vapori infiammabili, polveri, difficoltà di accesso e uscita, impossibilità di soccorso immediato e condizioni operative che possono cambiare rapidamente.
In questi ambienti, sapere “in generale” che esiste un rischio non basta.
Serve personale in grado di riconoscere i pericoli, applicare procedure corrette, usare strumenti di misura, interpretare la rilevazione atmosferica, utilizzare DPI e APVR adeguati, mantenere la comunicazione con l’esterno e attivare procedure di emergenza senza improvvisazioni.
Ecco perché l’aggiornamento spazi confinati non dovrebbe essere visto come una scadenza burocratica da rispettare ogni cinque anni, ma come un momento tecnico per mantenere vive competenze che, se non esercitate, tendono a degradare.
La formazione iniziale serve a costruire le competenze. L’aggiornamento serve a mantenerle operative.
Un operatore che non aggiorna le proprie competenze può trovarsi davanti a strumenti nuovi, procedure modificate, sistemi di recupero diversi, APVR non più familiari o modalità di soccorso che non ha mai provato realmente. E quando qualcosa va storto in uno spazio confinato, il problema non resta nella cartella documentale. Diventa un problema operativo, immediato e potenzialmente gravissimo.
DPR 177/2011: la formazione è requisito di qualificazione
Quando parliamo di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il riferimento centrale resta il DPR 177/2011.
Questo regolamento disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a operare in questi ambienti. Non si limita a dire che serve formazione. Dice qualcosa di più forte: la formazione è uno degli elementi che concorrono alla qualificazione dell’impresa.
L’articolo 2 del DPR 177/2011 richiede l’avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro quando direttamente coinvolto nelle attività. Tale formazione deve essere specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve essere oggetto di verifica di apprendimento e deve prevedere aggiornamento.
Questo passaggio contiene già tre elementi fondamentali: la formazione deve essere specifica, deve essere verificata e deve essere aggiornata.
Non basta quindi aver fatto “un corso sugli spazi confinati”. Non basta aver partecipato a una formazione generica. Non basta avere un attestato in archivio.
Serve una formazione coerente con i rischi specifici, con una verifica dell’apprendimento e con un aggiornamento periodico.
Il DPR 177/2011 aggiunge poi un elemento ancora più forte: il mancato rispetto delle previsioni del regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare.
Tradotto in termini pratici: se la formazione non è dimostrabile, non è coerente o non è aggiornata, il problema non riguarda solo la documentazione. Il problema riguarda la possibilità stessa dell’impresa di essere considerata qualificata per quel tipo di lavoro.
Questo vale per la formazione iniziale, ma vale anche per l’aggiornamento.
Se l’aggiornamento spazi confinati è scaduto o non è dimostrato, il requisito formativo non può essere considerato pienamente mantenuto.

Tecniche di No Entry Rescue con tripode durante un corso di aggiornamento spazi confinati organizzato in sito da Anticaduta Srl
Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Per anni uno dei problemi principali della formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati è stato proprio questo: il DPR 177/2011 chiedeva una formazione specifica, ma mancava un riferimento nazionale puntuale e uniforme su durata, contenuti e modalità.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, questo vuoto è stato colmato.
L’Accordo ha introdotto un percorso formativo specifico per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il corso è espressamente collegato agli obblighi formativi previsti dal DPR 177/2011.
Il nuovo corso prevede una durata minima di 12 ore, contenuti teorici e pratici, verifica finale di apprendimento e aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento deve avere durata minima di 4 ore e deve essere riferito alla parte pratica.
Questo dettaglio è significativo: il legislatore non ha previsto un semplice richiamo teorico o una revisione documentale. Ha individuato nella parte pratica il cuore dell’aggiornamento.
Ed è una scelta coerente con la realtà degli ambienti confinati, dove l’errore più grave non è quasi mai quello di non conoscere una definizione, ma quello di non saper applicare una procedura quando la situazione reale diventa critica.
Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda le modalità di erogazione. Per il corso relativo agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l’Accordo non consente né e-learning né videoconferenza sincrona. La formazione deve quindi essere svolta in presenza, proprio perché la parte pratica è una componente essenziale e non accessoria.
Questo vale anche per l’aggiornamento.
Quindi, se un’impresa presenta un aggiornamento spazi confinati svolto online o in videoconferenza sincrona, quella documentazione deve essere letta con estrema attenzione.
Da quando decorre l’aggiornamento quinquennale?
Uno dei punti più importanti riguarda la decorrenza dell’aggiornamento.
L’Accordo Stato-Regioni prevede che l’aggiornamento per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia quinquennale. Per la formazione pregressa riconosciuta, il periodo di aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Questo significa che non bisogna fare l’errore di pensare che tutti ripartano da zero con l’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Se un lavoratore ha svolto un corso nel 2022 e quel corso è conforme ai nuovi contenuti, l’aggiornamento quinquennale decorre dalla data di fine corso del 2022. Se invece un lavoratore ha svolto un corso nel 2020, sempre ipotizzando che quel corso fosse conforme, nel 2025 l’aggiornamento potrebbe già essere stato dovuto.
Nel 2026, quindi, la verifica diventa ancora più delicata.
Chi si occupa della sicurezza non deve limitarsi a chiedere se il lavoratore “ha fatto il corso”. Deve verificare anche se l’aggiornamento è ancora nei termini.
Perché una formazione originariamente valida ma non aggiornata può non essere sufficiente a dimostrare il mantenimento del requisito.

No entry rescue con gruetta durante corso di formazione e aggiornamento spazi confinati organizzato in sito da Smart Vita
Il rischio dell’attestato con il titolo giusto
Nel mondo reale capita spesso di trovare attestati con titoli molto rassicuranti: “corso spazi confinati”, “formazione ambienti confinati”, “corso DPR 177/2011”, “addetti lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Il titolo, però, non basta.
Un attestato può avere un titolo corretto ma riferirsi a un corso con contenuti generici, assenza di parte pratica, mancanza di verifica finale o assenza di riferimenti chiari alla gestione dell’emergenza.
In questi casi, l’attestato non consente da solo di dimostrare che la formazione sia effettivamente conforme al nuovo Accordo.
Per questo, quando l’impresa invoca la validità della formazione pregressa, il documento più importante non è solo l’attestato. È il programma del corso.
Il programma deve consentire di verificare se sono stati trattati i contenuti richiesti. Deve permettere di capire se c’è stata parte pratica. Deve dimostrare che il percorso non era una semplice informazione generale sui rischi, ma una formazione specifica per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Questa distinzione è fondamentale.
Perché in caso di evento grave, non sarà sufficiente dire: “Avevo visto un attestato”. La domanda successiva sarà: quell’attestato dimostrava davvero una formazione valida?
Quando la formazione precedente può essere riconosciuta valida
Il punto centrale non è stabilire se l’impresa abbia “già fatto un corso spazi confinati”, ma capire se quel percorso possa essere riconosciuto come valido alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Per la formazione pregressa relativa agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l’Accordo non dice che tutti i corsi precedenti sono validi. Dice invece che possono essere riconosciuti i corsi già erogati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo se i contenuti sono conformi al nuovo percorso previsto.
Il criterio principale non è il titolo dell’attestato. Non è nemmeno, da sola, la durata del corso svolto in passato. Il criterio centrale è la corrispondenza effettiva dei contenuti rispetto a quelli oggi richiesti.
La durata, la presenza della parte pratica, la verifica finale e la qualità della documentazione restano elementi molto utili per valutare la solidità del percorso, ma non devono essere confusi con il criterio giuridico principale.
Per il riconoscimento della formazione ASIC pregressa, il punto da verificare è se ciò che è stato realmente insegnato corrisponde ai contenuti previsti dal nuovo Accordo.
In pratica, un vecchio corso può essere considerato riconoscibile solo quando l’impresa è in grado di produrre una documentazione sufficiente a dimostrare che il percorso formativo era completo, specifico e coerente con i rischi degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Per questo non basta un attestato con scritto “corso spazi confinati”, “formazione DPR 177/2011” o “ambienti confinati”. Queste formule possono essere corrette come titolo, ma non dimostrano da sole che il corso abbia affrontato tutti i contenuti richiesti.
La verifica dovrebbe quindi partire dagli attestati individuali, ma deve necessariamente estendersi al programma analitico del corso, alla presenza della parte pratica, alla verifica finale di apprendimento e alla data di conclusione del percorso.
Quest’ultimo elemento consente anche di capire se l’aggiornamento spazi confinati è ancora nei termini oppure se risulta già dovuto.
Il ragionamento operativo dovrebbe quindi essere questo: prima si verifica se la formazione precedente è riconoscibile per contenuti; poi si verifica se l’aggiornamento quinquennale è ancora valido; infine si controlla che la documentazione riguardi proprio i lavoratori effettivamente impiegati nell’attività.

Aggiornamento procedure spazi confinati e nuove tecnologie per l’accesso e il recupero in spazi confinati Enel. Corso organizzato da Sicurezza 81
Quando invece non dovrebbe essere accettata
Ci sono casi in cui la risposta dovrebbe essere netta.
La formazione pregressa non dovrebbe essere accettata quando l’impresa presenta solo una dichiarazione generica, quando mancano gli attestati, quando non è disponibile il programma del corso, quando il corso era privo di parte pratica, quando i contenuti risultano insufficienti o quando non risulta la verifica finale di apprendimento.
Allo stesso modo non dovrebbe essere accettata quando il corso è solo parzialmente conforme e si propone di integrarlo con poche ore aggiuntive. Questo punto è particolarmente importante, perché l’interpretazione ministeriale non lascia spazio a un riconoscimento parziale tramite integrazione.
Se il corso non era conforme, il corso va rifatto.
Non dovrebbe inoltre essere considerata valida una formazione ormai scaduta rispetto all’aggiornamento quinquennale. Il DPR 177/2011 parla espressamente di aggiornamento e il nuovo Accordo definisce la cadenza quinquennale. Se l’aggiornamento è dovuto ma non è stato eseguito, il requisito formativo non può essere considerato pienamente assolto.
Questo vale anche quando l’impresa sostiene di avere molta esperienza.
L’esperienza operativa è certamente importante, e il DPR 177/2011 la considera tra i requisiti di qualificazione. Ma l’esperienza non sostituisce automaticamente la formazione, così come la formazione non sostituisce automaticamente l’esperienza.
Sono requisiti diversi, entrambi necessari.
Ruoli: committente, CSE, RSPP e HSE Manager
Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa resta formalmente in capo al datore di lavoro committente o al responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Il CSE non sostituisce questo obbligo e l’RSPP non diventa automaticamente il soggetto titolare della verifica.
Tuttavia CSE, RSPP e HSE Manager, ciascuno nel proprio ruolo, non possono ignorare una carenza evidente nella documentazione formativa, soprattutto quando questa incide sulla qualificazione dell’impresa per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Se durante la verifica documentale emerge che la formazione non è dimostrata, che i contenuti del corso pregresso non sono verificabili o che l’aggiornamento spazi confinati è scaduto, la criticità dovrebbe essere segnalata, verbalizzata e gestita prima dell’avvio delle lavorazioni.
Per l’RSPP o per l’HSE Manager di un’azienda committente, il problema si pone anche nella qualifica fornitori. La verifica della formazione e dell’aggiornamento non dovrebbe avvenire solo quando l’impresa arriva in cantiere, ma dovrebbe essere parte del processo di qualifica degli appaltatori.
Questo è particolarmente importante quando l’azienda ha al proprio interno serbatoi, vasche, silos, pozzetti, cunicoli, depuratori, tramogge, camere interrate, forni, celle, condotte o altre attrezzature che possono rientrare nella categoria degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Non basta chiedere “avete fatto il corso?”. Bisogna chiedere: quale corso, quando, con quali contenuti, con quale parte pratica, con quale verifica finale e con quale aggiornamento.
Solo così la verifica diventa sostanziale.

Tecniche di Entry Rescue in fabbrica di ceramiche del modenese – foto by S&M Anticaduta srl
Appalti, subappalti e lavoratori realmente impiegati
Il tema dell’aggiornamento spazi confinati diventa ancora più delicato quando le attività sono svolte in appalto o subappalto.
Il DPR 177/2011 nasce proprio per alzare il livello di qualificazione delle imprese che operano in questi contesti. Questo significa che il committente non dovrebbe limitarsi a verificare la presenza dell’impresa sul mercato o la sua regolarità amministrativa. Deve verificare se l’impresa è effettivamente qualificata per quel tipo di attività.
Nel caso di subappalto, la questione diventa ancora più sensibile, perché il rischio è che la documentazione venga verificata solo sull’impresa principale, mentre l’attività operativa venga svolta da personale di un’altra impresa o da lavoratori non adeguatamente formati e aggiornati.
Per questo la verifica dovrebbe sempre riguardare le persone effettivamente impiegate nell’attività.
Non basta sapere che “l’impresa ha personale formato”. Bisogna sapere chi entrerà, chi resterà all’esterno, chi svolgerà il ruolo di preposto, chi userà gli strumenti di misura, chi gestirà l’emergenza e se tutti questi soggetti hanno formazione e aggiornamento coerenti con il ruolo svolto.
Cosa dovrebbe essere verificato prima dell’ingresso
Quando un’impresa dichiara di essere in regola con la formazione spazi confinati, dovrebbe essere richiesta un’evidenza documentale completa, nell’ambito della verifica di idoneità tecnico-professionale e delle procedure aziendali di qualifica dell’appaltatore.
Se l’impresa ha svolto il nuovo corso secondo Accordo Stato-Regioni, la verifica sarà relativamente semplice: attestati, data, programma, verifica finale e aggiornamento quando dovuto.
Se invece l’impresa invoca la validità della formazione pregressa, la verifica deve essere più approfondita. Bisogna chiedere programma analitico, attestati, registro o evidenza della partecipazione, prova della verifica finale e documentazione dell’eventuale aggiornamento.
Dopo la scadenza del periodo transitorio, questo controllo diventa ancora più importante. Non basta più dire che il corso apparteneva al vecchio regime formativo. Bisogna dimostrare che quel percorso può essere riconosciuto secondo le condizioni previste dal nuovo Accordo.
La procedura minima dovrebbe prevedere il controllo di attestati individuali, programma del corso, date e scadenze, parte pratica, prova di apprendimento, aggiornamento quinquennale, nominativi dei lavoratori effettivamente impiegati ed esito della verifica documentale.
Questo non significa complicare inutilmente la gestione dell’appalto. Significa evitare che un’attività ad alto rischio venga avviata sulla base di una dichiarazione non verificata.

Corso di aggiornamento spazi confinati organizzato da Magister Testudo di Firenze – accesso con autoprotettore
Conclusione: non basta dichiarare di essere formati
Il nuovo Accordo Stato-Regioni non cancella automaticamente tutta la formazione svolta prima della sua entrata in vigore.
Sarebbe una lettura sbagliata.
Allo stesso tempo, però, non consente di considerare valida qualsiasi formazione precedente solo perché aveva nel titolo le parole “spazi confinati”.
La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se è conforme ai contenuti oggi previsti, se è documentata, se è stata verificata e se l’aggiornamento quinquennale è rispettato.
Dopo la scadenza del periodo transitorio, i nuovi corsi devono essere conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni. La formazione precedente può ancora avere valore, ma non per dichiarazione generica: deve essere dimostrata.
Per CSE, RSPP, HSE Manager e committenti il criterio operativo è semplice: non basta dichiarare di essere formati. Bisogna dimostrare di essere qualificati.
E negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati questa differenza non è solo documentale. È una differenza che può incidere direttamente sulla sicurezza delle persone.
Noi del Consorzio IN-SAFETY® lo ripetiamo spesso: negli spazi confinati non si improvvisa. Non si improvvisa l’accesso, non si improvvisa il recupero, non si improvvisa la procedura e non si improvvisa nemmeno la formazione.
Perché quando qualcosa va storto dentro un ambiente confinato, il tempo per capire che un attestato non bastava è già finito.
FAQ – Aggiornamento spazi confinati e formazione pregressa
L’aggiornamento spazi confinati è obbligatorio?
Sì. Il DPR 177/2011 richiede che la formazione per il personale impiegato in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia oggetto di aggiornamento. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha definito una cadenza quinquennale per l’aggiornamento del percorso formativo relativo agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Ogni quanto va fatto l’aggiornamento spazi confinati?
L’aggiornamento è quinquennale. Per la formazione pregressa riconosciuta, il termine decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Questo significa che non si riparte automaticamente dalla data del nuovo Accordo, ma dalla data del corso effettivamente svolto.
Il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni è scaduto?
Sì. L’Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 prevedeva una fase transitoria di dodici mesi. Le FAQ ministeriali indicano come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025. Per prudenza, si può quindi dire che il periodo transitorio si è concluso tra il 19 e il 24 maggio 2026. In ogni caso, oggi il periodo transitorio è terminato.
Dopo la scadenza del periodo transitorio, i vecchi corsi perdono automaticamente validità?
No. La scadenza del periodo transitorio non cancella automaticamente tutta la formazione svolta prima del nuovo Accordo. Significa però che i nuovi corsi devono essere progettati ed erogati secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni. La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se ricorrono le condizioni previste dall’Accordo.
La formazione spazi confinati svolta prima del nuovo Accordo è ancora valida?
Può esserlo, ma solo se i contenuti del corso precedente sono conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni. Il riconoscimento non è automatico. Serve una verifica documentale basata soprattutto sui contenuti del programma del corso, oltre che su attestati, parte pratica, verifica finale e documentazione dell’aggiornamento.
Posso integrare un vecchio corso spazi confinati con poche ore aggiuntive?
No, se il corso precedente non era conforme ai contenuti obbligatori oggi previsti. Le FAQ ministeriali chiariscono che non è prevista un’integrazione parziale. Se mancano contenuti obbligatori, il corso deve essere rifatto integralmente secondo il nuovo schema.
Una dichiarazione dell’impresa basta per dimostrare la formazione?
No. La dichiarazione può accompagnare la documentazione, ma non sostituisce attestati, programmi, evidenze della verifica finale e documenti relativi all’aggiornamento. Per una verifica seria, soprattutto in appalto o in cantiere, servono prove documentali.
L’aggiornamento spazi confinati può essere fatto online?
Per il percorso relativo agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo Accordo Stato-Regioni esclude e-learning e videoconferenza sincrona. L’aggiornamento deve essere svolto in presenza e deve riguardare la parte pratica.
L’esperienza dell’impresa può sostituire la formazione?
No. L’esperienza è un elemento importante nella qualificazione dell’impresa, ma non sostituisce la formazione e l’aggiornamento. Il DPR 177/2011 richiede requisiti specifici, tra cui esperienza, formazione, informazione, addestramento e aggiornamento.
Se il corso è stato svolto nel 2020, nel 2026 è ancora valido?
Dipende. Prima va verificato se il corso del 2020 era conforme ai contenuti del nuovo Accordo. Poi va verificato l’aggiornamento quinquennale. Se il corso è terminato nel 2020, nel 2026 l’aggiornamento dovrebbe essere già stato svolto. In mancanza di aggiornamento, il requisito formativo non può essere considerato pienamente mantenuto.
Fonti ufficiali
DPR 14 settembre 2011, n. 177 – Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/11/08/011G0219/sg
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/24/25A03080/sg
Ministero del Lavoro – Allegato A Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/accordo-stato-regioni-17042025-allegato
Ministero del Lavoro – FAQ sull’Accordo Stato-Regioni formazione salute e sicurezza
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/s
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati – Commissione consultiva permanente
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-permanente/Documents/manuale-ambienti-confinati.pdf
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Servizi e modulistica per datori di lavoro
https://www.ispettorato.gov.it/servizi-e-modulistica/per-il-datore-di-lavoro/







