Cosa si intende e a cosa serve un attestato installatore linee vita e come si diventa installatore autorizzato.
“Ciao, Come posso avere l’Attestato Installatore Linee vita della marca che utilizzi tu?”
“Perchè dici che ti serve un Attestato Installatore Linee Vita di quella marca?”
“Altrimenti non posso quelle linee vita, ho fatto il corso (fatto come poi, ’sto “corso”?) da un tuo concorrente e lui mi ha detto che posso installare solo le sue” –
Questo è quello che capita di sentire in giro nei cantieri e nelle aziende…
ad opera di alcuni rappresentanti di produttori di Linee Vita… nonostante che quello stesso produttore dichiari sul suo sito che “chiunque sappia tenere in mano un avvitatore, può installare una linea vita”
Ebbene sì, capita di sentire questa frase più spesso di quanto non sembri nonostante non esista nessuna legge che definisca, con regole chiare e nazionali, quali requisiti e quale programma formativo debba avere un installatore di linee vita.
Semplicemente non esiste un Attestato Installatore Linee Vita ufficiale e riconosciuto a livello legale… non ancora.
Vediamo, per esempio, cosa dice la Regione Toscana con il DPGR 18 dicembre 2013, n. 75/R , art. 5, comma 4, lettera f)
… su quanto deve contenere un ETC, in particolare sugli adempimenti dell’installatore
“ dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
2) effettuazione dell’installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);
3) saggio alla struttura di supporto… ecc ecc (omissis)” … andatevelo a leggere.
La maggior parte dei decreti o leggi regionali è più o meno su questa linea ovvero si limitano a dire che un ETC deve essere corredato da dichiarazione di conformità dell’installatore più comunemente detta dichiarazione di corretta posa.
Unica, fuori dal coro, è la Regione Liguria con la sua Legge Regionale n. 5 del 15/2/2010 di cui riporto un piccolo estratto
“Articolo 3 (Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito, ecc ecc ( omissis )…, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota…”
Anche se poi è molto fumosa in tanti altri passaggi ma non è questo l’argomento.
Vediamo invece cosa dice l’AIPAA, l’Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica, sul suo sito, in merito all’Attestato Installatori Linee Vita:
“… l’associazione ha già in fase di definizione anche un accordo con l’AIFOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza (Università di Brescia) proprio per produrre, oltre a soluzioni innovative, anche progetti mirati alla formazione con metodologie fortemente all’avanguardia.”… in poche parole, si affidano ad altri enti di formazione per stabilire se e come formare gli installatori, non ad una norma.
Sui manuali di molti produttori poi, si fa largo uso della parola installatore autorizzato ma, solitamente, questo “autorizzato” è riferito a chi può, secondo il costruttore, effettuare una manutenzione STRAORDINARIA dei dispositivi in maniera tale da continuare a riconoscerne le garanzie.
Quindi dico ai cari titolari, responsabili commerciali o agenti di zona dei vari produttori di linee vita e agli installatori stessi, smettiamo di dire che solo chi ha fatto il corso da voi può installare le vostre linee per NON VENIRE DANNATI IN ETERNO… che gli installatori facciano gli installatori e i produttori… producano!