Cosa si intende per Collaudo Linee Vita e cosa dice la normativa sui sistemi di ancoraggio in merito ai collaudi.
Alcune settimane fa ricevo un messaggio da un tecnico di un mio cliente che riguarda il collaudo linee vita:
“Ciao Emanuele come va?
Ti chiederei di sciogliere un mio dubbio: per collaudo della linea vita cosa si intende? Lo devo fare una volta che l’ho fatta installare? Come viene fatto? La nuova UNI che dice?
Grazie mille, saluti
MS”
Ecco come gli ho risposto…
Premessa:
Le norme UNI sono di tipo volontaristico e non obbligatorie.
E’ obbligatorio invece il rispetto Norme Tecniche di Attuazione del 2008 che interessano solo le modalità di ancoraggio tra piastre in acciaio con cemento armato, con legno, ecc. ecc. senza specifico riferimento alle linee vita
Premesso ciò, la norma tecnica di riferimento sulle modalità di progettazione, installazione e verifica degli ancoraggi anti caduta è la UNI 11560:2014.
Tale norma non prevede nessuna procedura di collaudo delle linee vita ma parla solo di verifica statica (calcolo analitico del tecnico) e/o dichiarazione di idoneità statica (dichiarazione sulla base dei test e delle prove eseguite dal costruttore) – vedi sotto.
Norma UNI 11560:2014, art. 7, paragrafo C.
art. 7 – Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura
Per una corretta realizzazione di sistemi di ancoraggio permanenti, si può fare riferimento alla sequenza delle fasi di seguito riportate:
[…]
- intervento del progettista strutturale per valutare e verificare il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura, con verifica statica e/o dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto stessa;
[…]
All’art. 9.2.1, relativamente alle procedure di ispezione prima del montaggio, si parla di prove di carico
9.2.1 Ispezione al montaggio
L’ispezione dei componenti prima del montaggio e del sistema dopo il montaggio deve essere effettuata dall’installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. Per i sistemi di ancoraggio che prevedono l’utilizzo di ancoranti chimici deve essere verificata la data di scadenza di questi ultimi prima dell’utilizzo. Per ancoraggi con inserimento di elementi meccanici o chimici, deve essere valutata l’opportunità di effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di almeno 5 kN per singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e struttura di supporto.
Ai fini pratici, ritengo rischioso effettuare un collaudo statico con una forza di trazione di 5KN che andrebbe e compromettere il fissaggio.
- Se proprio si hanno dei dubbi sulla tenuta, una procedura che posso consigliare è una prova di trazione sul singolo ancorante, possibilmente facendo un ancoraggio pilota che non sia usato per la tenuta del dispositivo. Meglio ancora se in punti diversi della struttura per saggiarne o meno l’omogeneità
- La prova a trazione dell’ancorante si effettua con apposito estrattore dinamometrico.
- Se ciò non fosse possibile e se si ritiene opportuno, effettuare una prova a trazione sull’insieme ancoraggio/ancorante (trazione assiale del palo o gancio) mediante treppiede e martinetto.

Estrattore dinamometrico per test elementi di fissaggio
Tale prova mette però sotto stress l’ancoraggio che poi sarà utilizzato dagli operatori.
INSOMMA: una trazione a 5 kN sull’ancoraggio installato, applicata all’ancoraggio stesso (al dispositivo), non è prevista da nessuna norma.
In una prova di tensionamento del cavo della linea (o una trazione all’estremità di un ancoraggio puntuale), se si effettua la scomposizione dei momenti e delle reazioni al basamento, si rileva che si sviluppano forze sugli ancoranti e sulla struttura ben superiore ai 5 kN.
Pertanto la sollecitazione degli ancoranti risulterà essere molto superiore ai 5 kN e dopo non si avrà più la certezza dello stato in cui si lascia il dispositivo testato. vedi sotto

REGIONE TOSCANA – Collaudo Linee Vita
Dissipiamo alcuni dubbi: in seguito alla pubblicazione della Delibera n°178 del 10 Marzo 2014 “Approvazione delle disposizioni di attuazione di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R.G.T. 18 dicembre 2013 n. 75R in materia di misure preventive e protettive per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”, è emerso che nel modello di corretta installazione compare la possibilità di spuntare l’avvenuto collaudo e la relativa documentazione fotografica.
l’Associazione AIPAA, ad una interrogazione in merito e dopo un consulto informale dell’INAIL, è concorde che non vi è alcun obbligo di collaudo e che su nessuna norma è presente la definizione di collaudo; anche nel testo del Decreto regionale non è indicata la parola collaudo.
EMILIA ROMAGNA – Collaudo Linee Vita
L’unica Regione che nel testo del decreto ha menzionato la parola collaudo (non dandone però la definizione) è l’Emilia Romagna, la quale però in seguito ha emanato un documento per rispondere alle frequenti domande, tra le quali anche in merito al collaudo (vedi sotto).
Dal FAQ della Regione Emilia Romagna:
15) Quale collaudo va effettuato sui dispositivi di ancoraggio ?
Non va effettuato un collaudo statico, bensì una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano stati disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l’utilizzabilità e fruibilità dell’impianto.
16) In caso di mancanza delle certificazioni del produttore o del manuale d’uso, come si può sopperire a tali mancanze per mezzo di un collaudo? Il collaudatore sulla base di quali elementi potrebbe dichiarare la corretta installazione, e come potrebbe garantire l’idoneità dell’ancoraggio (per esempio come potrebbe garantire la resistenza di un “paletto” della linea vita) ?
Il tecnico abilitato avrà il compito di effettuare le verifiche necessarie volte ad assicurare l’idoneità del dispositivo di ancoraggio. Per quanto riguarda il collaudo dei dispositivi si precisa che non va effettuato un collaudo statico, bensì una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano stati disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l’utilizzabilità e fruibilità dell’impianto.
SINTETIZZANDO:
- Le norma UNI non sono obbligatorie;
- Nessuna norma UNI o norma regionale menziona la parola collaudo strutturale;
- Nessuna norma UNI o norma regionale prevede una procedura di collaudo strutturale;
- Solo la UNI 11560:2014 parla di PROVE DI CARICO a 5kN da effettuare sull’ancorante meccanico o chimico;
- Solo la Regione Emilia Romagna parla di COLLAUDO FUNZIONALE che si effettua ESEGUENDO PROVE di utilizzo del sistema di ancoraggio e la sua disposizione geometrica.;
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In generale un collaudo statico prevede una serie di azioni sulle strutture tali che, attraverso misurazioni di precisione, rispondano con movimenti deformativi ELASTICI conformi a quanto si possa prevedere secondo calcolo (entro una certa tolleranza). La deformazione elastica dell’intero sistema posto sotto stress, garantisce il suo funzionamento ordinario dopo le prove effettuate. Invece i test a rottura o che superano i limiti elastici, quindi entrano nella fase plastica, sono destinati alle prove sui materiali e quindi su campioni “a perdere” ed in genere sono regolamentati. Su questa linea è a mio avviso d’uopo realizzare dei test su campioni a perdere per verificare il sistema di tenuta allo strappo sul sito specifico (stabilire e verificare il reale “valore limite ultimo”), mentre il “collaudo” dovrà avvenire su tutti i dispositivi anticaduta verificando che la loro deformazione rimanga di tipo elastico quando ci si avvicina al valore limite di esercizio. Se in questo caso dovesse leggersi un qualsiasi cambiamento delle condizioni fisiche dei sistemi di fissaggio il collaudo darebbe quindi esito negativo.
Buongiorno, sono Vitali Giancarlo ho letto il vostro articolo e mi permetto di fornire delle precisazioni in quanto non condivido in parte quello che lei ha cercato di fornire come valutazione sull’obbligo del collaudo o prova statica .
Per prima cosa vorrei nell’utilizzo di termini tecnici in modo da non creare confusione .
le linee vita sono :
dispositivi di ancoraggio permanente UNI 11578- 2015
prodotti da costruzione ( RUE 305 -2011)
punti sicuri di ancoraggio ( Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, entrato definitivamente in vigore il 21 aprile 2018 con contestuale abrogazione della Direttiva 89/686/CEE).
se possiamo riassumere :
sono un sottosistema di un sitema di arresto caduta ( EN 363)
non sono DPI ma devono avere gli stessi requisiti di igiene e sicurezza dei DPI .
Il dispositivo di ancoraggio applicato in modo permanente alla struttura viene poi definito ” ANCORAGGIO ”
ciò significa definirne l’impiego in funzione delle caratteristiche e delle performance .
la questione resta la verifica o meglio l’accertamento della resistenza della struttura di supporto alle sollecitazioni esercitate nel momento di arresto di una caduta che per motivi tecnici resta difficile eseguirla in virtù dei carichi impulsivi e delle deformazioni degli elementi ma soprattutto delle caratteristiche della struttura che spesso non sono idonee per eseguire una verifica mediante calcolo ( spessori -distanza dai bordi – interassi )
ma torniamo alla verifica mediante prova statica , INDISPNSABILE per poter verificare strutture esistenti
non conoscendo lo stato di conservazione .
le ricordo che la responsabilità nel dover verificare la funzionalità non è determinata solo da norme tecniche ne tantomeno da regolamenti tecnci regionali . Un progettista ha l’obbligo di fare tutto quanto e tecnicamente fattibile oltre il dettato legislativo .
per cortesia non citi la norma UNI 11560 – pubblicata nel 2014 PRIMA che il ministero abbia chiarito che sono prodotti da costruzione e prima che fosse poi pubblicata la norma UNI 11578 -2015 e poi come sopra riportato a livello legislativo la direttiva DPI . OBSOLETA – PRIVA DI COGNIZIONI TECNICHE – e come viene riportato nella stessa norma nella introduzione e nel campo di impiego .
sull’argomento ci sarebbe da specificare molto ma le ricordo che un punto sicuro di ancoraggio E’ DOVE UNA PERSONA AFFIDA LA VITA e non una questione di legge -norma -regolamento che spesso poi si trasforma in confusione per legittimare prodotti non conformi all’impiego