Ecco cosa rischi e come ti devi comportare quando, dopo aver commissionato una manutenzione linea vita, scopri che il produttore dei sistemi anticaduta installati nella tua azienda è fallito o, per qualche altra ragione, non esiste più.
Manutenzione Linea Vita o Ispezione Linea Vita possono sembrare la stessa cosa ma non lo sono.
Non è detto infatti che, a seguito di un’ispezione, si debba poi procedere con la manutenzione.
L’ispezione è quasi sempre di tipo visivo, anche se un bravo specialista un controllo della tensione del cavo te la esegue lo stesso.
Si avvia una manutenzione linea vita o dei sistemi anticaduta quando, a seguito dell’ispezione, emergono difetti, danni o usura.
In caso di manutenzione linea vita, lo specialista è quindi costretto quantomeno a consultare il manuale del produttore dei sistemi anticaduta installati.
E a verificare, in ordine, l’esistenza delle seguenti condizioni:
- chi può svolgere operazioni di manutenzione e quali qualifiche deve avere;
- quali sono le modalità da seguire per una corretta manutenzione;
- cosa può essere manutenuto in loco e/o cosa deve essere reinviato alla casa madre.
La manutenzione linea vita e come si definisce una “persona competente”.
Se l’ispezione è visiva, la manutenzione prevede azioni che ne modificano, più o meno, lo stato in essere:
- serraggio delle bullonature e degli ancoranti;
- sostituzione o serraggio morsetti e/o tensionamento del cavo;
- sostituzione di parti;
- aggiornamento del sistema (se previsto dal produttore come nel caso di richiami di fabbrica);
Quasi la totalità dei produttori, per queste operazioni, richiede che a farlo siano loro o un manutentore da loro autorizzato.
Per cui, una persona competente è definita dal fabbricante, mediante rilascio di attestato, contratto o ore di formazione.
L’esatta modalità la si dovrebbe trovare scritta sul manuale.
Cosa succede se si scopre che il fabbricante non esiste più.
A rispondere per IN-SAFETY è Stefano Galimberti che ha già collaborato con noi nella stesura dell’articolo: NORMATIVA TECNICA ANTICADUTA: I CHIARIMENTI DELL’ESPERTO.
Stefano Galimberti è un libero professionista, esperto di settore, consulente e auditor in materia di certificazione di prodotto ai sensi della legislazione comunitaria europea.
Il problema della persona competente.
DOMANDA: Se è il produttore a definire chi è competente (ad esempio, dietro rilascio di attestato di partecipazione a corso tecnico, ecc. ecc.), ma il produttore (o fabbricante) non esiste più, la persona che a suo tempo ha fatto il corso, è ritenuta sempre “competente?
RISPOSTA: La persona rimane sempre competente nei limiti dell’autorizzazione che il produttore aveva rilasciato a suo tempo.
Generalmente queste autorizzazioni sono caratterizzate da una scadenza perché i produttori rilasciano periodicamente degli aggiornamenti.
Va da sé che se un produttore è fallito non rinnoverà più le autorizzazioni.
Le casistiche sono però innumerevoli e vanno valutate caso per caso (si immagini per esempio se il produttore fallito aveva dato in appalto le ispezioni ad una organizzazione ancora operativa).
Il problema dei pezzi di ricambio.
DOM.: Se non esistono più i pezzi di ricambio la soluzione è semplice. Ma se avessi ancora dei ricambi in magazzino, sono comunque autorizzato a fare le manutenzioni?
RISP.: Manutenzioni e ispezioni sono effettuate con presa di responsabilità. Anche se il produttore è fallito, l’impianto è di proprietà del conduttore e continua a funzionare per cui, se non sono intervenute modifiche e i pezzi di ricambio sono sempre compatibili con le specifiche del produttore fallito, la manutenzione può essere portata a termine. Va da sé che il manutentore prenderà la responsabilità dell’intervento che ha effettuato.
D: A cosa vado incontro, da manutentore, se eseguo una manutenzione ad un sistema il cui fabbricante non esiste più? Quali responsabilità mi sto assumendo e di cosa rispondo in caso di infortunio dovuto ad un problema sui materiali che ho manutenuto?
R: La condizione è da valutare caso per caso. Il manutentore prende la responsabilità limitatamente agli interventi effettuati, a patto che abbia rendicontato dettagliatamente nel verbale di ispezione e manutenzione ciò che ha fatto, i pezzi di ricambio utilizzati, ecc.
Le responsabilità civili e penali.
D: In caso di infortunio, se la colpa viene imputata ad un difetto del costruttore, chi ne risponde civilmente e chi penalmente quando il costruttore non c’è più?
R: Fermo restando che tutto è sempre da valutare caso per caso, se emerge un difetto di costruzione non rilevabile dal distributore (colui che immette il prodotto sul mercato) o installatore, il responsabile è comunque il costruttore per cui dal punto di vista penale il reato si estingue se parliamo di persona fisica, se no resta responsabile l’ultimo legale rappresentante o quello in carica all’epoca della produzione (se defunti si ha l’estinzione del reato).
Dal punto di vista civilistico, in linea teorica non ci sarebbe un responsabile.
Di fatto il distributore o installatore potrebbe vedersi chiamato in giudizio se ha proseguito l’utilizzo di un prodotto sapendo che era ormai fuori produzione.
Per i prodotti installati prima della chiusura del produttore la posizione è ben difendibile ma non si può certo escludere un’azione civile avviata per cercare di ottenere un risarcimento.
Diverso il caso di prodotti installati o manutenuti essendo a conoscenza del fatto che il produttore non esiste più.
Il consiglio è astenersi dall’installarli oppure, se chiamati alla manutenzione, informare che il produttore non esiste più e di conseguenza richiedere esenzione da responsabilità sul prosieguo nell’utilizzo del prodotto.
L’assicurazione RC prodotto.
D: Se il fabbricante non esiste più, l’assicurazione RC prodotto continua ad essere valida? Se non lo è, chi paga? Il rivenditore, il proprietario o chi altro?
R: L’assicurazione RC prodotto è valida finché viene pagata. Nel momento in cui una RC non viene pagata e il contratto si chiude, a questo punto entrano in gioco le responsabilità previste dalle forme giuridiche delle aziende, con i risarcimenti che ne conseguono.
Quali interventi di manutenzione linee vita si possono eseguire in caso di fabbricante assente o fallito?
Poniamo il caso più semplice in cui vi siano tutti i documenti in regola:
ETC completo con:
- planimetria del sistema con indicati i percorsi sicuri di accesso;
- relazione tecnica del progettista
- relazione tecnico strutturale dell’ingegnere
- dichiarazione di corretta posa dell’installatore
- manuale d’uso e certificati di conformità
Anche l’ispezione precedente (1 anno prima o 2 anni prima?) è stata fatta risultando tutto a posto.
Durante quest’ultima ispezione, o a seguito di un accesso al tetto, si ritiene di dover effettuare un’operazione di manutenzione come, per esempio, tensionare il cavo o stringere dei morsetti (manutenzione ordinaria senza sostituzione di parti).
D: Io tecnico/specialista posso farlo? Se lo faccio, mi assumo la responsabilità fino a manutenzione successiva? Subentro al produttore come responsabile?
R: Il tecnico/specialista si assume la responsabilità di ciò che fa. E’ ovvio che le operazioni svolte dal tecnico/specialista devono essere consentite dal manuale di istruzioni dell’impianto, altrimenti può essere considerata manomissione.
D: Che opzioni ho?
R: Se l’intervento è comunque eseguito in conformità con le indicazioni del manuale di istruzioni, la responsabilità è limitata alla bontà dell’intervento effettuato. Se manca il manuale di istruzioni o se l’intervento necessario non è contemplato, o peggio vietato, la casistica rientra potenzialmente, o certamente secondo le ipotesi, nella manomissione con le maggiori responsabilità che ne conseguono.
Quando viene a mancare un’altra figura: l’installatore o il progettista.
D: E se a non esistere più è l’installatore o un’altra figura quale il progettista o il tecnico abilitato alla verifica strutturale?
R: Dal punto di vista giuridico devono essere individuate le responsabilità degli attori coinvolti. Una volta che le figure sono individuate, ciascuno prenderà le responsabilità del lavoro che ha fatto:
- il produttore prenderà le responsabilità del prodotto e della progettazione della sua installazione, ispezione e manutenzione;
- il progettista prenderà la responsabilità della configurazione dell’impianto sulla copertura;
- il tecnico abilitato alla verifica strutturale prenderà la responsabilità di aver dichiarato idonea la struttura su cui installare l’impianto.
- l’installatore prenderà la responsabilità di aver installato in conformità con quanto prescritto dalle figure precedenti.
Va da sé che nel caso in cui un eventuale incidente non possa essere ricondotto all’intervento di ispezione e/o manutenzione, le responsabilità cadranno sulle altre figure già citate e, nel caso in cui una o più di queste non sia più reperibile, si applicano le stesse considerazioni già effettuate per il produttore fallito.
Soluzioni da adottare prima di ricorrere alla completa sostituzione dei sistemi anticaduta.
D: In quali situazioni posso tranquillizzare il mio cliente non obbligandolo a sostituire tutto il sistema anticaduta? Quali i pro o i contro da un punto di vista legale?
R: Certamente, se la documentazione è completa ed esauriente, è ragionevole che il sistema possa continuare ad essere tenuto in servizio.
E’ ovvio che se il produttore non esiste più, questa diventa una situazione precaria.
Si può dire che, finché le condizioni prescritte con il manuale di istruzioni rimangono soddisfatte, allora non vi è trasferimento di responsabilità nell’effettuazione di un’operazione di ispezione e/o manutenzione.
In caso contrario è bene valutare attentamente l’intervento.
Per concludere, quando devi fare la manutenzione linea vita.
Come dimostrato, in caso di morte o fallimento del produttore, i problemi a cui si possono andare in contro sono molteplici ma non impossibili da risolvere se si sa come agire e su cosa intervenire.
Per questo consiglio sempre di affidarsi ad uno specialista, che sa subito dove andare a guardare, su cosa intervenire e come rimediare.
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