Normativa PLE e DPI : i vuoti normativi sull’uso corretto dei Dispositivi di protezione Individuale sulle PLE.
In questa seconda parte della serie di pubblicazioni sulle PLE e sui DPI da utilizzare, analizziamo con Ezio Granchelli (RSPP e formatore sulla sicurezza), la normativa PLE e DPI con le carenze normative che regolamentano l’utilizzo di tali attrezzature.
Quali sono, secondo te, i vuoti normativi più gravi?
Prosegue Ezio Granchelli:
“La domanda è molto stimolante e la risposta, ovviamente, è soggettiva…”
Ogni consulente può fornire il proprio contributo in base alle proprie esperienze ed ai settori nei quali ha operato.
Cerco di dare un contributo partendo dai dati statistici relativi alle cause che più frequentemente determinano infortuni.
I dati dimostrano che un’importante percentuale di incidenti è determinata da fattori comportamentali e trasversali, questi ultimi prevalentemente in regime di appalto.
A questo riguardo cito due aspetti in cui la legge, a mio avviso, risulta poco efficace o del tutto carente.
Il primo è relativo alla formazione e all’addestramento.
L’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 è stato molto preciso nel regolamentare la formazione dei lavoratori, stabilendo dei percorsi di durata pari a 8, 12 o 16 ore in base ai livelli di rischio.
L’obiettivo della formazione, per definizione, dovrebbe essere quello di cambiare i comportamenti dei lavoratori, veicolando così in loro un vero e proprio salto di paradigma.
A mio avviso siamo ancora molto distanti da questo arduo obiettivo.
Il gap potrebbe essere colmato focalizzando maggiormente l’attenzione sull’addestramento, inteso come un affiancamento e tutoraggio continui e, soprattutto, di carattere pratico.
Tale adempimento però nel D.Lgs 81/2008 è genericamente regolamentato dall’art. 37 comma 5, il quale indica semplicemente che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
Niente altro.
Facciamo un esempio.
Ad oggi, la principale causa di infortuni mortali è ancora la caduta dall’alto.
Ebbene, a fronte di questi dati preoccupanti l’addestramento per l’uso dei dispositivi anticaduta, che ricordiamo essere DPI di III^ categoria, non è regolamentato.
Un buon addestramento potrebbe essere funzionale non solo all’uso ma anche alla scelta dei dispositivi più idonei.
Troppo spesso invece si vedono soluzioni non adatte, addirittura pericolose in quanto non protettive, e lavoratori incapaci anche solo di indossare correttamente un’imbracatura.
La percezione di una falsa sicurezza è peggiore della consapevolezza, quantomeno, di non essere protetti.
Ad esempio – ritornando alle PLE – in alcuni casi potrebbe essere opportuno valutare anche l’uso di sistemi anticaduta e non solo di trattenuta.
In definitiva, alla base c’è un buon addestramento… che spesso manca.

PLE non solo in edilizia
Il secondo aspetto è relativo agli appalti, sia in regime di art. 26 che di titolo IV, ovvero sia nel caso di lavori edili o di ingegneria civile che di altro genere.
Non esiste un sistema di qualificazione delle imprese in materia di sicurezza.
Pertanto, l’onere di verifica tecnico professionale è completamente ribaltato sul datore di lavoro committente, nel caso i lavori siano commissionati – appunto – da un datore di lavoro, mentre è generalmente del tutto assente in molti casi, come avviene nei lavori eseguiti all’interno di condomini.
Pensare che questa verifica possa essere surrogata da un’autocertificazione, in linea teorica valida per tutti i lavori non edili e per i lavori edili indicati nell’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs 81/2008, significa fare un salto indietro di 20 anni.
Ecco quindi che, in forza di un’autocertificazione, troviamo in appalto personale non qualificato e non addestrato che crea pericolo per se stesso e per gli altri.
A dimostrazione dell’importanza di questo aspetto, mi preme segnalare che nell’OT24 2019, alle imprese che realizzano un sistema di selezione dei fornitori tramite verifica effettiva dei loro requisiti di sicurezza viene riconosciuto punteggio di 80 punti su 100.
Uno dei più alti.
Cosa manca, nella sfera normativa, che potrebbe migliorare sia il livello di sicurezza sia la produttività dell’impiego di tali strumenti?
Abbiamo ampiamente parlato di alcuni vuoti normativi, nonché di formazione ed addestramento.
Ecco… credo che il sistema di prevenzione debba premiare gli imprenditori che investono in sicurezza, in formazione ed in addestramento.
Esistono già degli strumenti di questo genere, come l’OT24 ed i fondi interprofessionali.
A mio avviso però, le microimprese rischiano di essere escluse – all’atto pratico – da questi strumenti.
O comunque possono farne un uso molto limitato in quanto alcuni meccanismi di funzionamento sono tarati per sistemi aziendali proporzionati su scala maggiore.
Non dimentichiamo che secondo i dati ISTAT oltre l’85% delle imprese d’Italia ha meno di 5 dipendenti.
Mi spiego meglio.
Tramite l’OT24 vengono premiate le imprese che attuano interventi migliorativi.
Ben venga… ma la maggior parte delle microimprese deve far fronte non a miglioramenti, ma ad adeguamenti.
“Non vedo perché un piccolo imprenditore che decide di investire adeguando la sua azienda e, di conseguenza, migliorando in concreto la sicurezza dei propri lavoratori, non debba essere premiato rispetto a chi non lo fa”.
Per quanto riguarda i fondi interprofessionali, difficilmente chi ha pochi lavoratori riesce ad accumulare un fondo sufficiente a finanziare progetti di formazione e di addestramento significativi.
Per non parlare del bando ISI Inail, che rischia di diventare una pura lotteria…

Quali sono le indicazioni che seguite voi e che date ai vostri clienti?
In breve:
- Ricordati che ogni scenario lavorativo è diverso. Ad ogni lavoro deve corrispondere una valutazione del rischio. Lavori simili possono comportare scelte diverse.
- Nella valutazione, non dimenticare le emergenze ipotizzabili e stabilisci delle procedure per la loro gestione. Come il recupero degli infortunati in quota.
- Parola chiave: addestramento.
- Hai dubbi? Attestati al livello di sicurezza più alto.
Conclusioni sulla Seconda Parte in merito alle PLE e ai DPI da utilizzare.
In pieno accordo con quanto detto con Ezio, so esattamente cosa vuol dire districarsi tra le normative e interpretare il “non scritto”.
La regola omnia è quella di optare sempre per la soluzione più sicura e, nel dubbio, affidarsi a degli specialisti.
Nella terza parte, ascolteremo il parere di due formatori esperti che ci racconteranno le loro esperienze.