Parere relativo all’applicazione della normativa tecnica di riferimento riguardante la vendita, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.
Questo parere sulla normativa tecnica, pubblicato da Stefano Galimberti, è già stato pubblicato e commentato anche su Securology.blog ma, per il tema trattato (ancoraggi e certificazioni), ritengo sia di primario interesse anche in ambito di anticaduta industriale e anticaduta macchinari.
La sostanza non cambia anzi, sono esattamente la stessa cosa.
Quindi riporto il parere di Galimberti anche qui, su IN-SAFETY.
Stefano Galimberti
Stefano Galimberti è un libero professionista, esperto di settore, consulente e auditor in materia di certificazione di prodotto ai sensi della legislazione comunitaria europea.
Lo è in particolare per i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.
E’ supervisore delle attività del laboratorio prove Cer.Co.Sas, al tempo Responsabile del settore certificazione DPI presso Italcert S.r.l. e Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Dispositivi di Protezione contro le cadute dall’alto” della Commissione Sicurezza presso UNI.
Di seguito riportiamo il suo parere da esperto per quanto riguarda la vendita, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.
La normativa tecnica di base.
I dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto risultano oggetto della norma europea armonizzata (parzialmente) EN 795:2012, della specifica tecnica CEN/TS 16415:2013, nonché, solo per quelli destinati all’installazione permanente, UNI 11578:2015.
Tali dispositivi rientrano nell’ambito di applicazione di più strumenti legislativi a seconda del fatto che siano destinati ad una installazione temporanea e limitata alla giornata o turno di lavoro, nel qual caso sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i quali si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/425.
Oppure che siano destinati all’installazione permanente su strutture o coperture civili o industriali, nel qual caso rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2011/305 inerente i Prodotti da Costruzione (CPR) [fonte: Circolare interministeriale n. 3/2015 del 13 febbraio 2015].
In ogni caso, sia perché non esiste ancora una norma armonizzata nell’ambito di applicazione del CPR per i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente su strutture o coperture civili o industriali, sia perché i dispositivi di ancoraggio, a seconda dei casi, sono destinati all’installazione su altri tipi di supporti diversi dalle strutture (si pensi ad una linea di ancoraggio su uno yacht), continua ad applicarsi a livello di background la Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (DGSP) 2001/95/CE.
La Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (DGSP)
La DGSP impone al fabbricante l’immissione sul mercato solamente di prodotti sicuri, e per far ciò impone al fabbricante di utilizzare lo strumento delle norme tecniche, che nel caso dei dispositivi di ancoraggio sono quelle richiamate più sopra.
Nello specifico caso dei dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente su strutture o coperture civili o industriali si applicano, finché non sarà disponibile una norma armonizzata di riferimento, alcuni principi di carattere generale che fondano le proprie basi nella legislazione vigente.
Infatti, tutta la legislazione inerente la marcatura CE (sia quella più datata conosciuta come “del nuovo approccio”, sia quella più recente detta “dell’approccio globale” fino a quella dei giorni nostri che sta via via introducendo i Regolamenti, immediatamente applicabili, a scapito delle Direttive che richiedevano il recepimento a livello nazionale) contiene un obbligo generale per il fabbricante di mantenere il progetto del dispositivo da lui fabbricato sempre aggiornato e adeguato allo stato di armonizzazione della normativa tecnica di riferimento.
Queste parole significano che il fabbricante, una volta pubblicata una nuova revisione della norma tecnica di riferimento, sarebbe tenuto ad adeguare il proprio prodotto ai nuovi requisiti.
Tuttavia il condizionale è d’obbligo in quanto, ove non esistano disposti legislativi che impongano regole ben definite, il fabbricante ha la facoltà di vendere le scorte di magazzino fino a esaurimento.
Inoltre, qualora la revisione della norma tecnica non abbia introdotto modifiche volte a colmare eventuali lacune oppure sanare problemi legati alla sicurezza del prodotto (abbia insomma solamente introdotto miglioramenti sulla base della revisione precedente), il discriminante tra l’applicazione della nuova norma e quella vecchia diventa molto più debole.
La normativa tecnica è volontaristica.
supporto di quanto sopra va sottolineato che ove non esista uno strumento legislativo specifico, l’applicazione delle norme tecniche è prettamente volontaristica, come è volontaristico il carattere delle norme tecniche stesse.
Le norme tecniche non sono “leggi”, ma lo diventano solo ed esclusivamente in un ridotto e ben definito numero di casi quando le leggi le richiamano o ne riportano il testo.
Di conseguenza si ritiene che la vendita e l’installazione di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente (eccetto quindi tipo B e tipo E) conformi alla norma EN 795:1996+A1:2000, oppure UNI EN 795:2002 per citare il recepimento nazionale, non sia attualmente vietato.
I soggetti che possono ispezionare a manutenere le Linee Vita
Riguardo al quesito in merito alle figure che effettivamente abbiano titolo per ispezionare ed effettuare la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, valgono gli stessi principi di cui sopra.
In questo caso, dal punto di vista legale ma non solo, il manuale di installazione, uso e manutenzione che segue obbligatoriamente il prodotto deve specificare chiaramente il soggetto che può eseguire le ispezioni periodiche ed effettuare operazioni di manutenzione.
Il responsabile del luogo in cui è installato il dispositivo di ancoraggio ha l’obbligo di conoscere i contenuti di questo manuale e ha anche l’obbligo di farli osservare in quanto queste operazioni ricadono, appunto, sotto la sua responsabilità.
Di conseguenza, se il manuale di istruzioni non specifica nulla (caso auspicabilmente meno frequente, che denoterebbe una scarsa presa di coscienza da parte del fabbricante del dispositivo) potrebbe farsi riferimento alla norma EN 365:2004 che cita una “persona competente”, sempre ricordando che le operazioni di ispezione e manutenzione sono effettuate con presa di responsabilità da parte del soggetto che le esegue.
Se il manuale di istruzioni, senza dimenticare eventuali note integrative da parte del progettista del sistema di ancoraggio sulla struttura o copertura, definisce chiaramente che il soggetto indicato deve essere il fabbricante stesso oppure un soggetto autorizzato dal fabbricante o ancora deve possedere requisiti specifici per l’esecuzione delle citate attività, allora queste indicazioni devono essere tenute in ferma considerazione pena l’alta probabilità di incorrere in casi di uso improprio del sistema…
… con conseguenze anche gravi quali per esempio il decadimento della garanzia o peggio la necessità di sostituzione del sistema.
Per Cer.Co.Sas, Stefano Galimberti
Cer.Co. Sas di Fabio Galimberti
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Articolo originale tratto dal sito di EN795LAB con il consenso dell’autore Stefano Galimberti, pubblicato il 26 luglio 2018 e scaricabile al link http://www.en795lab.it/news_12.html